CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO

DI GO! EXPRESS & LOGISTICS (SCHWEIZ) AG, Ultimo aggiornamento: 01.12.2022

I. Ambito di applicazione, informazioni generali

1. Gli utenti delle presenti condizioni generali di contratto sono GO! Express & Logistics (Schweiz) AG e Night Star Express Schweiz AG nonché i rispettivi partner di sistema (in seguito detti appaltatori). Gli appaltatori forniscono il trasporto di spedizioni a mezzo corriere, espresso e postali tramite un sistema logistico.

2. Le nostre CGC si applicano esclusivamente; non riconosciamo condizioni del/della committente che siano in conflitto o si discostino dalle nostre CGC, a meno che non abbiamo accettato la loro validità in forma scritta prima dell’inizio dell’ordine. Le nostre CGC si applicano anche quando eseguiamo senza riserve le forniture e le prestazioni essendo a conoscenza di condizioni del/della committente in conflitto o divergenti dalle nostre condizioni di contratto.

3. Se non diversamente regolamentato dalle seguenti condizioni generali di contratto (CGC), il trasporto viene effettuato secondo le disposizioni di legge. Per i trasporti internazionali con autoveicoli si applicano le disposizioni della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e per i trasporti internazionali su ferrovia si applica il contratto di trasporto internazionale ferroviario di merci (CIM). Per il trasporto aereo internazionale si applica la Convenzione per l’unificazione delle norme relative al trasporto aereo (Convenzione di Montréal).

4. Tutte le spedizioni nelle quali il mittente, il destinatario o terzi sono riportati in elenchi di sanzioni o di boicottaggio dei regolamenti antiterrorismo europei applicabili o di altri elenchi di sanzioni, in cui devono essere incluse le forniture di servizi dell’appaltatore, sono soggette a un’esclusione di trasporto che devono essere osservate in linea di principio.

II. Contratto di trasporto, prestazioni e prezzi

1. Le prestazioni di trasporto dell’appaltatore includono il ritiro, il trasporto e il recapito delle spedizioni. Il trasporto viene effettuato di norma nella modalità di trasporto per il destinatario adeguata al tipo di prestazione ordinata.

2. In linea principio la consegna viene effettuata a seconda del tipo di prestazione nell’ambito dei tempi e delle condizioni menzionate nelle offerte, nei listini prezzi e nei tariffari vigenti. Senza un’offerta personalizzata, si applicano solo le tariffe secondo i listini prezzi ufficiali. In linea di massima le indicazioni sui tempi sono non vincolanti; ciò non comporta l’obbligo di rispettare un determinato termine di consegna. Tale obbligo è presente solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto prima dell’inizio dell’ordine in un contratto individuale. Le consegne in isole non terrestri e città e zone senza auto sono generalmente esenti da un impegno sul tempo di transito.

3. In presenza di condizioni di trasporto difficili, l’appaltatore ha il diritto di addebitare supplementi di trasporto in deroga alla tariffa. Il debitore del trasporto è fondamentalmente il/la committente.

4. Fatte salve le disposizioni di cui ai punti II. 5. e 6., le seguenti spedizioni sono generalmente escluse dal trasporto:

a) Spedizioni soggette al monopolio di trasporto della Posta Svizzera.

b) Spedizioni contenenti alimenti deperibili.

c) Spedizioni contenenti animali vivi.

d) Spedizioni soggette a una speciale valutazione del pericolo e del rischio, in particolare armi, munizioni, manufatti, stupefacenti, spedizioni soggette a protezione delle specie, articoli dannosi per i giovani o simili.

e) Spedizioni che richiedono una gestione speciale in relazione a determinate condizioni e fattori esterni.

f) Spedizioni che richiedono licenze o approvazioni separate.

g) Rifiuti non pericolosi e pericolosi per la spedizione in Svizzera e oltre confine.

h) pedizioni che possono ferire persone o causare danni alla proprietà, in particolare – ma non esclusivamente – animali vivi o morti, materiale per test medici o biologici contaminati, rifiuti sanitari, resti umani o animali, parti del corpo o organi.

i) Qualsiasi merce sensibile alle radiazioni per la quale sussiste il rischio di danneggiamento dovuto ai raggi, in particolare ai raggi X, durante i controlli di sicurezza.

j) Spedizioni di particolare valore. Un valore speciale si presuppone in particolare – ma non esclusivamente – per spedizioni che hanno un valore di più di 5’000,00 CHF, nonché per spedizioni di altra importanza straordinaria (come ad es. opere d’arte, antiquariato, pietre preziose, francobolli, pezzi unici, oro, argento o altri gioielli, denaro o titoli negoziabili [in particolare azioni, cambiali, libretti di risparmio, azioni, buoni o altre garanzie] ), anche quando il valore della spedizione non raggiunge l’importo di 5’000,00 CHF.

k) Spedizioni che includono il trasporto di merci pericolose soggette all’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR/SDR) e classificate come pericolose con speciali requisiti di etichettatura e che mettono in pericolo merci, persone, animali o mezzi di trasporto.

l) Per i trasporti internazionali, anche le spedizioni che sono escluse dal trasporto aereo secondo i regolamenti dell’International Air Transport Association (IATA) o dell’International Civil Aviation Organization (ICAO).

Nel caso in cui una spedizione contenga sia merci soggette a un’esclusione del trasporto sia merci non coperte da esclusione del trasporto, tale pacco è comunque soggetto all’esclusione del trasporto nel suo complesso.

5. Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di generi alimentari deperibili, una spedizione di alimenti può essere effettuata sulla base di un regolamento contrattuale individuale se il committente:

a) È commercialmente attivo o organizzato come impresa agricola;

b) Lo dichiara per iscritto e lo precisa sulla spedizione;

c) Consegna solo beni alimentari senza difetti e durevoli tenendo conto di un tempo di consegna di 48 ore, calcolato dal ritiro alla consegna;

d) Garantisce un imballaggio per il trasporto sicuro nel rispetto della legislazione alimentare e dei requisiti igienici;

e) Garantisce la temperatura ambiente necessaria per il trasporto della merce per almeno 48 ore dal ritiro alla consegna, tenendo conto di un intervallo di temperatura esterna da +40 gradi a -20 gradi;

f) Consegna la spedizione da trasportare dal lunedì al giovedì al più tardi entro le ore 18:00. È esclusa una consegna della spedizione prima dei giorni festivi.

g) Garantisce l’accettazione della spedizione a lungo termine. In particolare, ma non solo, in caso di spedizioni con contenuto alcolico, assicura che la spedizione sia accettata da destinatari maggiorenni.

6. Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di merci di valore speciale, tale spedizione può essere trasportata se il committente la commissiona dichiarando espressamente per iscritto il valore corretto (si applica in particolare al valore doganale di spedizioni internazionali) delle merci da trasportare e a tale scopo vengono presi accordi scritti separati. In questo caso, se il mittente non dispone di una propria assicurazione appropriata, dovrà essere stipulata un’assicurazione aggiuntiva per il trasporto o per gli oggetti di valore. Il committente ha diritto alla prestazione assicurativa derivante dall’assicurazione da stipulare. Ciò non pregiudica le limitazioni di responsabilità risultanti dalla cifra IV.

7. Contrariamente alle disposizioni della cifra 2, il trasporto di merci pericolose richiede un espresso accordo scritto con l’appaltatore. In tal caso, il/la committente deve informare l’appaltatore per iscritto, in tempo utile e in tedesco e inglese dell’esatta natura del rischio e, se necessario, delle misure precauzionali da adottare. Se le merci da spedire contengono ghiaccio secco o azoto liquido o altre sostanze da cui derivi o si suppone possa derivare un rischio fondamentale, il mittente deve segnalarlo per iscritto al momento dell’incarico del trasporto. L’obbligo di notifica non è obbligatorio. Il/la committente è responsabile del fatto che al momento della consegna della merce pericolosa al committente vengano rispettate le disposizioni relative alla dichiarazione, all’imballaggio, alla consegna dei documenti di trasporto, alle istruzioni scritte, ecc., anche se gli obblighi riguardano sostanzialmente la persona che effettivamente consegna la merce da trasportare. Il trasporto di merci pericolose è generalmente esente da un termine determinato.

8. Nel caso in cui il/la committente richieda il trasporto di altri beni soggetti all’esclusione generale del trasporto ai sensi del punto II. 2., è necessario un espresso accordo scritto, nella misura in cui il trasporto è fondamentalmente consentito dalla legge.

9. L’imballaggio sicuro per il trasporto della spedizione spetta al rispettivo committente. I danni derivanti da un imballo non sicuro per il trasporto sono a carico del committente. Il materiale di imballaggio e l’imballaggio della spedizione devono essere selezionati dal committente in modo tale che nessun danno possa verificarsi ad altre spedizioni.

10. L’appaltatore non è tenuto a verificare la presenza di un’esclusione di trasporto. Il mittente è tenuto a verificare prima della consegna e a comunicare all’appaltatore se la merce è esclusa dal trasporto. In caso di dubbio, il/la mittente deve informare di ciò l’appaltatore e richiedere la decisione dell’appaltatore per iscritto. La mancata notifica da parte del/della mittente all’appaltatore è considerata una dichiarazione secondo cui il pacco non contiene merci escluse. L’accettazione della merce esclusa non costituisce una rinuncia all’esclusione dal trasporto. L’appaltatore si riserva in qualsiasi momento il diritto di rifiutare, trattenere, annullare, posticipare o restituire una spedizione a spese del committente se, a giudizio dell’appaltatore, tale spedizione può causare danni o ritardi ad altre spedizioni, merci o persone. Ciò vale anche se il trasporto della spedizione è vietato dalla legge o violerebbe le disposizioni di queste condizioni o l’offerta scritta dell’appaltatore. L’accettazione di una spedizione da parte del committente non significa che la spedizione sia conforme al diritto vigente, alle disposizioni vigenti o alle presenti condizioni. L’appaltatore si riserva inoltre espressamente il diritto di smaltire correttamente le spedizioni soggette all’esclusione del trasporto a spese del committente.

11. Prima di accettare le spedizioni, l’appaltatore è autorizzato ma non obbligato nell’ambito del suo obbligo di diligenza a controllare tra l’altro il contenuto, il numero, lo stato, la trasportabilità e la correttezza dei dati dell’ordine delle spedizioni consegnate e ad aprirle sulla base di istruzioni ufficiali. Se tali spedizioni si discostano dalla norma o dai dati dell’ordine e/o possono essere pericolose per altre spedizioni e/o persone, di seguito si parla di spedizioni «difformi/pericolose». Se l’appaltatore non era a conoscenza del tipo di difformità/pericolosità quando ha preso in consegna la merce o era stato informato dal committente, può escludere dal processo di trasporto le merci che sono state identificate come difformi/pericolose, scaricarle, ripesarle, immagazzinarle, riportarle indietro e/o consegnarle a terzi idonei al trasporto. Sono inclusi tra l’altro:

a) Colli con un peso maggiore di 40 kg,

b) Una circonferenza superiore a 400 cm,

c) Una lunghezza maggiore di 130 cm,

d) Merci pericolose con più di 999 punti o contrarie alle normative sui carichi misti,

e) Questa lista non è esaustiva.

Di conseguenza, il committente deve sostenere tutti i costi di una spedizione che l’appaltatore ha determinato essere difforme/pericolosa. Sono inclusi tra l’altro:

f) I costi forfettari di ripesatura di CHF 25.00 per spedizione più la tariffa del peso corretto,

g) I costi aggiuntivi di terzi idonei incaricati del trasporto delle spedizioni respinte,

h) I costi del trasporto di ritorno,

i) Eventuali altri costi, commissioni, tasse e multe di almeno CHF 25.00, derivanti da informazioni errate o omesse di una spedizione difforme/pericolosa.

12. Se necessario, l’appaltatore può anche distruggere o rendere innocua la spedizione senza essere obbligato a risarcire il mittente e pretendere dal mittente il rimborso delle spese necessarie per tali misure. Questo vale anche per le merci escluse in base a queste condizioni.

13. In linea di principio vale anche quanto segue: Se si verifica un danno si verifica a causa di una spedizione difforme/pericolosa, il committente deve sostenere tutti i costi risultanti e i costi conseguenti dell’appaltatore e dei terzi interessati.

14. Il corrispettivo da pagare per il trasporto è dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla fatturazione senza alcuna detrazione, salvo diverso accordo scritto espresso al momento della presa in consegna della merce. Se il pagamento non viene effettuato in tempo e/o non nell’importo calcolato, il mancato pagamento avverrà entro e non oltre 10 giorni dal ricevimento della fattura senza alcun ulteriore sollecito. In caso di ritardo, l’appaltatore addebita interessi di mora del 5% annuo ai sensi dell’art. 104 CO, le consuete spese locali e i costi di ogni sollecito di almeno CHF 25.00. Ci riserviamo il diritto di far valere un danno causato da ritardo più elevato, nonché di dimostrare che il danno causato da ritardo non si è verificato affatto o è stato solo significativamente inferiore. In caso di ritardo, il committente si riserva il diritto di sospendere immediatamente consegne e servizi.

III. Presa in carico e consegna

1. La presa in carico dell’ordine avviene al momento dell’accettazione, al più tardi quando la spedizione viene consegnata da o per il mittente; l’esecuzione non appena la situazione del traffico e la disposizione dei singoli veicoli lo consentano. Tutti gli ordini o le merci sono sempre trasportati da veicoli occupati da 1 solo autista. L’appaltatore ha il diritto di utilizzare altri mezzi di trasporto. I singoli colli devono essere contrassegnati con un’etichetta ben visibile che corrisponda alle specifiche dell’appaltatore.

2. Nel caso di committenti con spedizioni regolari, l’appaltatore ritira le spedizioni giornalmente in orari concordati. Le merci devono essere consegnate all’appaltatore in uno stato adeguato per il trasporto. Devono essere tali da non poter causare alcun danno alle altre merci trasportate o alle persone coinvolte se sono caricate correttamente (si veda II. 9))

3. Se i tempi di transito sono stati concordati per iscritto (cfr. cifra II.2), questi decorrono dalla presa in carico della spedizione. In caso di non consegnabilità, il termine di consegna è prorogato di almeno un giorno.

4. Le spedizioni possono essere depositate dall’appaltatore nelle cassette delle lettere, nei contenitori per il latte e presso i depositi, a condizione che ciò sia stato concordato in modo specifico. Queste spedizioni si considerano recapitate quando vengono depositate nella cassetta delle lettere o lasciate in deposito. L’ordinante (destinatario) deve registrare le informazioni relative ai luoghi di deposito in modo preciso e corretto, l’accesso deve essere sempre accessibile all’appaltatore, altrimenti l’appaltatore non si assume alcuna responsabilità per smarrimento o luogo di consegna errato. La responsabilità dell’appaltatore termina quando la merce viene depositata nella cassetta delle lettere/del latte o lasciata nel deposito definito, chiuso a chiave e protetto dalle intemperie. Qualora il luogo di deposito non soddisfi i suddetti criteri, è esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’appaltatore. Con il servizio «Consegna notturna» e in caso di consegna di spedizioni giornaliere presso depositi registrati, il committente non può richiedere una ricevuta al destinatario per una ricevuta di consegna. In presenza di un contratto di deposito/deposito registrato con l’appaltatore, il committente rinuncia espressamente al ricevimento di una ricevuta di consegna da parte del destinatario. L’appaltatore non si assume alcuna responsabilità per consegne a depositi non chiudibili.

5. Gli indirizzi delle caselle postali non sono forniti dall’appaltatore.

6. Le spedizioni, la cui accettazione è stata rifiutata dal destinatario o che non è stato possibile recapitare per altri motivi non imputabili all’appaltatore e per le quali non vi è altro accordo scritto, verranno inviate dopo 3 tentativi di consegna a pagamento utilizzando lo stesso tipo di servizio richiesto dal committente per la spedizione, rispedite al committente a sue spese secondo il listino prezzi in vigore dell’appaltatore, ma almeno al prezzo di spedizione concordato.

7. Se non è stato registrato alcun luogo di deposito/contratto di consegna, di norma le spedizioni vengono recapitate durante il giorno al destinatario dietro firma. Se da parte del mittente viene stabilita una consegna al destinatario dietro verifica dell’identità, il recapito sarà effettuato solo se il destinatario si legittima sufficientemente presentando un documento di identità ufficiale valido con una foto (carta d’identità, passaporto, patente di guida). Il mittente deve informare anticipatamente il destinatario su questo. La consegna può essere effettuata solo a parenti del destinatario, a coniugi o altre persone presenti nei locali del destinatario, nonché residenti e vicini del destinatario, solo se il corriere informa immediatamente il destinatario mediante una scheda di notifica circa gli articoli e la persona del destinatario sostitutivo (nome e indirizzo del residente o del vicino) inserendolo nella cassetta della posta del destinatario (o simile). La consegna a residenti e vicini è esclusa solo se il/la committente ha emesso un ordine scritto contrario. Se viene specificato un indirizzo commerciale come indirizzo di consegna, la consegna verrà effettuata durante il normale orario lavorativo.

8. Con l’accettazione incondizionata e firmata della merce da parte del destinatario presente nell’attività quotidiana, si estinguono tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto nei confronti dell’appaltatore.

9. In caso di consegne presso cassette delle lettere/del latte e depositi con serratura (contratto di consegna), in particolare nel servizio notturno, l’invio si considera accettato senza riserve se:

a) Il mittente di spedizioni notturne non invia un reclamo scritto motivato all’appaltatore entro le ore 12:00 del giorno di consegna.

a) Il mittente di consegne giornaliere non invia un reclamo scritto motivato all’appaltatore entro e non oltre le ore 12:00 (a.m.) del giorno successivo alla consegna.

IV. Responsabilità dell’appaltatore

(A) Trasporti nazionali di spedizioni

1. La responsabilità dell’appaltatore in caso di perdita o danneggiamento della merce per spedizione si basa sulle disposizioni della “Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada CMR”.

2. Indipendentemente dai limiti di responsabilità specificati nel paragrafo 1 di questa clausola, la responsabilità dell’appaltatore in caso di perdita o danneggiamento della merce per ogni spedizione è determinata come segue:

a) Per spedizioni da oggi a domani (overnight), consegne nello stesso giorno (servizio Sameday) e altre spedizioni a 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo o fino a un massimo di CHF 500,00 per ogni collo, a seconda di quale importo della garanzia è più alto,

a) Per spedizioni notturne (servizio di consegna notturno) fino a 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo o fino a un massimo di CHF 1’000,00 per spedizione, a seconda di quale importo della garanzia è maggiore,

a) Per i trasporti nazionali diretti a 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo della spedizione o fino a un massimo di CHF 10’000,00 per spedizione, a seconda di quale importo della garanzia è maggiore.

3. Quanto segue si applica cumulativamente alle suddette disposizioni (paragrafo 2, lettere da a) a c) di questa clausola): Se l’importo del danno per evento dannoso supera (cumulativamente) la somma di CHF 20’000.–, il danno (comprese le perdite) sarà ripartito proporzionalmente tra diverse parti. 

4. In caso di superamento del termine di consegna da concordare espressamente in caso di trasporto nazionale, nonché in caso di violazione di un obbligo contrattuale connesso all’esecuzione della spedizione per danni non derivanti da perdita o danneggiamento della spedizione e se il danno è diverso da danni materiali e lesioni personali, la responsabilità è limitata all’importo del trasporto concordato per iscritto per la rispettiva spedizione.

5. L’appaltatore è esonerato dalla responsabilità – per qualsiasi ragione legale – se e nella misura in cui il danno è dovuto a circostanze che l’appaltatore non potrebbe evitare anche se avesse esercitato la diligenza di un commerciante prudente e le cui conseguenze non potrebbe evitare. Ciò vale in particolare se il danno è stato causato da un’istruzione e/o da un’azione del cliente o dei suoi ausiliari, se il danno o i difetti nascosti non sono evidenti a causa dell’imballaggio o di altre circostanze e se il danno è dovuto a circostanze imputabili all’appaltatore, quali forza maggiore, condizione e/o imballo della spedizione inadeguato, guerra, sequestro della merce da parte delle autorità superiori, condizione della spedizione, che ai sensi dell’Articolo II “Contratto di trasporto, servizi e prezzi” e seguenti sono escluse le spedizioni di trasporto, riparazione e restituzione di valore incerto, sommosse e disordini civili, controversie di lavoro, danni elettrici o magnetici o cancellazione di immagini elettriche o fotografiche, dati o registrazioni. Inoltre, sono esclusi dalla responsabilità anche i danni alla merce trasportata, ad esempio causati dagli effetti del gelo, del calore, delle variazioni di temperatura e dell’umidità. Ciò vale anche per i danni che sono stati identificati e documentati da una riserva danni da parte dell’appaltatore.

6. In nessun caso l’appaltatore è responsabile per danni consequenziali di qualsiasi tipo.

7. In caso contrario, si applicano i motivi speciali di esclusione di responsabilità risultanti dal CMR, capitolo IV, art. 17.

(B) Trasporti internazionali di spedizioni

1. In caso di trasporto internazionale si applicano anche le disposizioni degli accordi internazionali (articolo I. cifra 3.).

V. Obblighi del mittente

1. Il mittente è tenuto a selezionare il servizio offerto dall’appaltatore o dalle sue società affiliate, tenendo conto dei rischi di responsabilità e della protezione assicurativa, tenendo conto del tipo, del valore e delle condizioni della spedizione da lui commissionata per il trasporto – tenendo conto anche di eventuali danni consequenziali elevati – che sono coperti i rischi rimanenti con il funzionamento di un sistema di servizi espressi e logistici, che possono causare danni in caso di perdita, danneggiamento o fornitura di servizi in altro modo impropria.

2. Le spedizioni particolarmente urgenti, importanti e/o di valore che soddisfano i suddetti criteri devono essere segnalate per iscritto entro un ragionevole periodo di tempo in modo che possano essere adottate speciali misure di sicurezza e controllo, tenendo conto dei rischi che devono essere specificati dal mittente.

VI. Adeguamento fattura e peso volumetrico

1. Il peso volumetrico è calcolato per pacchetto come segue: Volume = L x P x A in cm / 5000. Se il peso volumetrico supera il peso effettivo, il costo di spedizione viene ricalcolato in base al peso volumetrico e potrebbero essere applicati costi aggiuntivi.

2. L’appaltatore può controllare ogni spedizione (si veda anche art. II./ cifra 11.) al fine di verificare il servizio di trasporto selezionato, il peso volumetrico effettivo di una spedizione o di un pacco o il numero di colli in una spedizione. Se i dettagli del servizio di trasporto selezionato, del peso effettivo o volumetrico o del numero di colli secondo i dati dell’ordine/il documento di trasporto non sono corretti, l’appaltatore può apportare le opportune correzioni unilateralmente.

3. L’appaltatore può apportare modifiche alla fattura o all’importo della fattura derivanti dalle sezioni 1 e 2 di questo paragrafo e richiedere una tassa di elaborazione speciale di almeno CHF 25.00 per le necessarie correzioni e integrazioni.

VII. Disposizioni relative allo sdoganamento

4. Il committente deve fornire tutti i documenti necessari per lo sdoganamento. Inviando i documenti richiesti, il committente conferma che tutte le dichiarazioni, le informazioni di esportazione e importazione sono vere e corrette. Il committente è consapevole del fatto che dichiarazioni errate, consapevolmente false e/o fraudolente possono avere conseguenze civili e penali, tra cui il sequestro e la vendita della merce.

5. Con la consegna della spedizione all’autista, l’appaltatore viene incaricato dello sdoganamento in qualità di spedizioniere doganale, nella misura in cui ciò è consentito ed è stato incaricato dal committente. Per lo sdoganamento si applicano le tariffe e i supplementi tariffari secondo il listino prezzi in vigore dell’appaltatore incaricato.

6. Sanzioni doganali, tasse di deposito e altri costi sostenuti a seguito di azioni delle autorità doganali o a causa della mancata presentazione da parte del committente o del destinatario dei documenti di esportazione, delle licenze o dei permessi richiesti vengono addebitati al destinatario con eventuali spese doganali e tasse riscossi se il destinatario esercita il suo diritto alla consegna della spedizione. Se il destinatario non adempie al suo obbligo di pagamento entro 10 giorni, il committente è responsabile di tutti i costi sostenuti e fatturati.

VIII. Diritto di ritenzione / Diritto di pegno

Le merci consegnate all’appaltatore o altrimenti ricevute sono responsabili nei suoi confronti come pegno per il rispettivo saldo dell’intera transazione commerciale con il committente. Dopo la scadenza inutilizzata di un termine di pagamento stabilito dal cliente sotto minaccia di realizzo, la merce in questione viene smaltita nel miglior modo possibile senza ulteriori formalità.

X. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

1. Luogo di adempimento e foro competente è la sede della ditta incaricata:

a) Per GO! Express & Logistics (Schweiz) AG, 8408 Winterthur.

b) Per Night Star Express Schweiz AG, 6331 Hünenberg.

2. Si applica esclusivamente il diritto svizzero.

3. In caso di problemi di interpretazione tra diverse versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di contratto, fa fede la versione tedesca.

IX. Protezione dei dati

1. Tutti i dati personali raccolti dal committente in relazione all’esecuzione dell’ordine saranno elaborati e utilizzati solo in conformità con le normative applicabili sulla protezione dei dati personali ai fini dell’elaborazione del contratto e per proteggere i nostri legittimi interessi commerciali in relazione alla consulenza e all’assistenza ai clienti. Non vi è alcun trasferimento, vendita o altra trasmissione di dati personali a terzi, a meno che ciò non sia necessario ai fini dell’elaborazione del contratto o il cliente abbia espresso il proprio consenso.

2. Il committente può revocare in qualsiasi momento un consenso dato alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei dati personali con effetto per il futuro, i dati non saranno più elaborati e, nella misura consentita dalla legge, cancellati. Su richiesta, l’appaltatore comunica in conformità con il diritto vigente se e quali dati personali vengono archiviati.

 

Ultimo aggiornamento delle CGC: 01.12.2022

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