Tutte le spedizioni nelle quali il mittente, il destinatario o terzi sono riportati in elenchi di sanzioni o di boicottaggio dei regolamenti antiterrorismo dell’UE applicabili o in altri elenchi di sanzioni, in cui devono essere incluse le forniture di servizi dell’appaltatore, sono soggette a un’esclusione di trasporto che deve essere osservata in linea di principio.
Nel caso in cui una spedizione contenga sia merci soggette a un’esclusione del trasporto sia merci non coperte da esclusione del trasporto, tale pacco è comunque soggetto all’esclusione del trasporto nel suo complesso.
Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di generi alimentari deperibili, una spedizione di alimenti può essere effettuata sulla base di un regolamento contrattuale individuale se il committente:
Di conseguenza, il committente deve sostenere tutti i costi di una spedizione che l’appaltatore ha determinato essere difforme/pericolosa.
Sono inclusi tra l’altro:
In linea di principio vale anche quanto segue: Se si verifica un danno a causa di una spedizione difforme/pericolosa, il committente deve sostenere tutti i costi risultanti e i costi conseguenti dell’appaltatore e dei terzi interessati e deve indennizzare l’appaltatore.
Se il pagamento non viene effettuato in tempo e/o non nell’importo calcolato, senza ulteriore sollecito subentra la mora nel pagamento al più tardi 10 giorni dopo il ricevimento della fattura. In caso di ritardo, l’appaltatore si riserva il diritto di addebitare almeno i costi di 25.00 CHF per ogni sollecito e gli interessi di mora del 5% annuo ai sensi dell’art. 104 CO. Se sono necessarie ulteriori azioni di recupero, ai costi di sollecito si aggiungono costi amministrativi pari almeno a 75.00 CHF nonché costi di esecuzione e ulteriori spese processuali. Resta salva la facoltà di far valere un maggior danno da mora. In caso di ritardo, l’appaltatore si riserva il diritto di sospendere immediatamente consegne e servizi.
Un deposito registrato su «depotplatz.ch» deve essere definito (testo) e documentato (foto) in modo chiaro e comprensibile, deve essere accessibile e privo di barriere, a prova di furto, chiudibile a chiave e al riparo dalle intemperie (di seguito «Criteri»). Qualora il luogo di deposito non soddisfi cumulativamente i suddetti criteri, è esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’appaltatore.
Ciò vale in particolare; se il danno è stato causato da un’istruzione, un’omissione e/o un’azione del committente o dei suoi operatori; se il danno, la mancanza della merce o difetti nascosti non sono visibili a causa dell’imballaggio o di altre circostanze; se i danni da rottura sono riconducibili a un imballaggio, una scritta e una marcatura impropri, inadeguati, mancanti, insufficienti o selezionati in modo errato; se i danni da rottura dei prodotti sono intrinseci o sono causati da urti normali e inevitabili in un trasporto.
Inoltre, se l’origine del danno è riconducibile a circostanze non imputabili all’appaltatore, come cause di forza maggiore (cfr. art. IV. (A), cifra 5.), condizione, stato e/o imballaggio/contrassegno della spedizione insufficiente, errori o negligenza del mittente in particolare in caso di fornitura di dati mancanti o in ritardo o non corretti, condizioni di spedizioni escluse dal trasporto in base all’articolo II, segg., spedizioni depositate in base all’ordine (III., cifra 7), ritiri e resi e spedizioni relative a riparazioni e servizi di assistenza, danni elettrici o magnetici o cancellazione di immagini, informazioni o registrazioni elettriche o fotografiche. Inoltre, sono esclusi dalla responsabilità anche i danni alla merce trasportata causati da intemperie, dagli effetti del gelo, del calore, delle variazioni di temperatura e dell’umidità. Ciò vale anche per danni riscontrati sull’imballo (1° scansione) contrassegnati e documentati prima della presa in carico da una riserva per danni dell’appaltatore o dei suoi operatori.
Per le spedizioni contrassegnate in modo non corretto o non contrassegnate ed etichettate in modo errato o non etichettate non sussiste in alcun caso una responsabilità dell’appaltatore.
L’appaltatore è autorizzato ad aprire tali spedizioni per individuare il mittente / destinatario.
Se ciò è impossibile, l’appaltatore dispone liberamente della spedizione. L’appaltatore non può essere ritenuto responsabile di ciò.
Inoltre, è necessario tenere a mente che l’appaltatore non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze di tali difetti «tecnici» come la disponibilità della rete, la trasmissione dei dati errata, incompleta o in ritardo, geodati mancanti o errati, il guasto dell’hardware, il guasto di interfacce, servizi elettronici ecc.
Se tali termini non vengono rispettati, la spedizione viene considerata “accettata senza riserve”, per cui non sussiste alcuna responsabilità da parte dell’appaltatore.
Se la spedizione è stata documentata in modo completo dal committente e inviata per tempo al servizio clienti dell’appaltatore, la situazione viene verificata internamente dall’appaltatore in relazione all’operazione e alla validità legale nonché all’eventuale responsabilità. Il riconoscimento di una colpa o di una parte della colpa e/o di un obbligo giuridico dell’appaltatore o/e un diritto a un indennizzo o a un risarcimento danni non deriva dalla verifica.
La richiesta di risarcimento per danni da trasporto, basata sullo smarrimento di una spedizione imputabile all’appaltatore e da esso riconosciuto, non è una remunerazione per un rapporto di prestazione bensì un risarcimento danni. La rispettiva fattura deve essere pertanto emessa sempre senza IVA e contenere la dicitura «Richiesta di risarcimento danni».
Le spedizioni particolarmente urgenti, importanti e/o di valore che soddisfano i suddetti criteri devono essere segnalate per iscritto entro un termine utile in modo che possano essere adottate speciali misure di sicurezza e controllo, tenendo conto dei rischi che devono essere specificati dal committente (cfr. art. II. Contratto di trasporto, prestazioni e prezzi segg.).
L’appaltatore apporterà modifiche alla fattura, ai costi aggiuntivi o all’importo della fattura derivanti dalle sezioni 1 e 2 di questo paragrafo (cfr. anche art. II, cifra 10 segg.) e in aggiunta alle spese di trasporto richiederà una tassa di elaborazione speciale di almeno 25.00 CHF per le necessarie correzioni e integrazioni.
Il committente è consapevole del fatto che dichiarazioni errate, consapevolmente false e/o fraudolente possono avere conseguenze civili, doganali, fiscali e penali, tra cui il sequestro e la vendita della merce.
Le merci consegnate all’appaltatore o altrimenti ricevute costituiscono pegno a suo favore per il rispettivo saldo dell’intera transazione commerciale con il committente. Dopo la scadenza inutilizzata di un termine di pagamento stabilito dal cliente sotto minaccia di realizzo, la merce in questione viene smaltita nel miglior modo possibile senza ulteriori formalità dell’appaltatore. Eventuali proventi residui dopo aver soddisfatto le richieste dell’appaltatore vengono rimborsati al committente.
L’appaltatore può modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di contratto. La modifica può essere effettuata anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web aziendale.
Il cliente deve essere informato precedentemente per iscritto. Senza opposizione scritta entro il termine di almeno 30 giorni indicato nella notifica, le modifiche si considerano approvate. La versione valida delle Condizioni generali di contratto è visibile sul sito web dell’appaltatore.