CGC

Condizioni generali di contratto di GO!

Express & Logistics (Schweiz) AG

Stato a gennaio 2024

I. Ambito di applicazione, informazioni generali

  1. Gli utenti delle presenti condizioni generali di contratto sono GO! Express & Logistics (Schweiz) AG nonché i rispettivi partner di sistema (in seguito detti appaltatori). Gli appaltatori forniscono il trasporto di spedizioni a mezzo corriere, espresso e postali tramite un sistema logistico / una rete di trasporto.
  2. Le CGC dell’appaltatore si applicano esclusivamente; non vengono riconosciute condizioni del committente che siano in conflitto o si discostino da queste CGC, a meno che l’appaltatore non abbia accettato la loro validità in forma scritta prima dell’inizio dell’ordine. Le CGC dell’appaltatore si applicano anche quando l’appaltatore esegue senza riserve le forniture e le prestazioni essendo a conoscenza di condizioni del committente in conflitto o divergenti dalle condizioni di contratto dell’appaltatore.
  3. Se non diversamente regolamentato dalle seguenti condizioni generali di contratto (CGC), vengono applicate sussidiariamente le disposizioni di legge per il trasporto merci vigenti in Svizzera, per i trasporti internazionali con autoveicoli si applicano le disposizioni della Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada (CMR) e per i trasporti internazionali su ferrovia si applica la Convenzione relativa al trasporto ferroviario internazionale (COTIF 1980), allegato B. Per il trasporto aereo internazionale si applica sussidiariamente la Convenzione per l’unificazione delle norme relative al trasporto aereo internazionale (Convenzione di Montréal).

Tutte le spedizioni nelle quali il mittente, il destinatario o terzi sono riportati in elenchi di sanzioni o di boicottaggio dei regolamenti antiterrorismo dell’UE applicabili o in altri elenchi di sanzioni, in cui devono essere incluse le forniture di servizi dell’appaltatore, sono soggette a un’esclusione di trasporto che deve essere osservata in linea di principio.

II. Contratto di trasporto, prestazioni e prezzi

  1. Le prestazioni di trasporto dell’appaltatore includono il ritiro, il trasporto e il recapito senza firma delle spedizioni (cfr. art. III, segg.). Il trasporto viene effettuato di norma nella modalità di trasporto per il destinatario adeguata al tipo di prestazione ordinata. Committente e destinatario riconoscono gli eventi di trasporto registrati dall’appaltatore come prova del servizio effettuato.
  2. In linea di principio la consegna viene effettuata a seconda del tipo di prestazione nell’ambito dei tempi e delle condizioni menzionate nelle offerte, nei listini prezzi e nei tariffari vigenti. Senza un’offerta personalizzata si applicano esclusivamente le tariffe dei listini prezzi ufficiali dell’appaltatore, che possono essere consultate in qualsiasi momento su richiesta. In linea di massima le indicazioni sui tempi sono non vincolanti; ciò non comporta l’obbligo di rispettare un determinato termine di consegna. Tale obbligo è presente solo se ciò è stato espressamente concordato per iscritto prima dell’inizio dell’ordine. Le consegne in isole non terrestri nonché in città senza auto, enclave doganali, zone di libero scambio, indirizzi non liberamente accessibili e zone pedonali sono generalmente esenti da un impegno sul tempo di transito.
  3. In presenza di condizioni di trasporto difficili, l’appaltatore ha il diritto di addebitare supplementi di trasporto in deroga alla tariffa. Il debitore del trasporto è il committente.
  4. Fatte salve le disposizioni presenti nell’art. II. cifra da 5 a 8., le seguenti spedizioni sono generalmente escluse dal trasporto:
    1. Spedizioni non etichettate secondo le direttive dell’appaltatore.
    2. Spedizioni soggette al monopolio di trasporto della Posta Svizzera.
    3. Spedizioni con una circonferenza superiore a 400 cm e/o un peso unitario dei colli di oltre 40 kg e/o una lunghezza superiore a 130 cm e/o che non possono essere caricate in un furgone (carico utile di 3.5 t).
    4. Spedizioni contenenti alimenti deperibili.
    5. Spedizioni contenenti animali vivi.
    6. Spedizioni soggette a una speciale valutazione del pericolo e del rischio, in particolare armi, munizioni, reperti sequestrati, stupefacenti, carburanti ed esplosivi, organismi viventi e materiale genetico, spedizioni soggette a protezione delle specie, articoli dannosi per i giovani o simili.
    7. Spedizioni che richiedono una gestione speciale in relazione a determinate condizioni e fattori esterni.
    8. Spedizioni che richiedono licenze o approvazioni separate.
    9. Rifiuti non pericolosi e pericolosi.
    10. Spedizioni che possono ferire persone o causare danni alla proprietà, in particolare – ma non esclusivamente – animali vivi o morti, materiale per test medici o biologici contaminati, rifiuti sanitari, resti umani o animali, parti del corpo o organi, prodotti chimici o farmaceutici che richiedono una prescrizione medica o sono soggetti all’obbligo di autorizzazione o simili.
    11. Qualsiasi merce sensibile alle radiazioni per la quale sussiste il rischio di danneggiamento dovuto ai raggi, in particolare ai raggi X, durante i controlli di sicurezza.
    12. Spedizioni di particolare valore. Un valore speciale si presuppone in particolare – ma non esclusivamente – per spedizioni che hanno un valore di più di 5’000,00 CHF, nonché per spedizioni di altra importanza straordinaria (come ad es. opere d’arte, antiquariato, pietre preziose, francobolli, pezzi unici, oro, argento o altri gioielli, denaro o titoli negoziabili [in particolare assegni, cambiali, libretti di risparmio, azioni, buoni o altre garanzie e oggetti di valore] ), anche quando il valore della spedizione non raggiunge l’importo di 5’000,00 CHF.
    13. Spedizioni che vanno oltre il regolamento dei 1000 punti (ADR), che includono il trasporto di merci pericolose soggette all’ordinanza sul trasporto di merci pericolose su strada (ADR/SDR) e classificate come pericolose con speciali requisiti di etichettatura e che mettono in pericolo merci, persone, animali o mezzi di trasporto.
    14. Per i trasporti internazionali, anche le spedizioni che sono escluse dal trasporto aereo secondo i regolamenti dell’International Air Transport Association (IATA) o dell’International Civil Aviation Organization (ICAO) o che in particolare sono soggette alle restrizioni amministrative relative alle importazioni e alle esportazioni, ma non esclusivamente nell’ambito della protezione dei beni culturali o degli animali.

Nel caso in cui una spedizione contenga sia merci soggette a un’esclusione del trasporto sia merci non coperte da esclusione del trasporto, tale pacco è comunque soggetto all’esclusione del trasporto nel suo complesso.

Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di generi alimentari deperibili, una spedizione di alimenti può essere effettuata sulla base di un regolamento contrattuale individuale se il committente:

  1. è commercialmente attivo o organizzato come impresa agricola;
  2. lo dichiara per iscritto e lo precisa sulla spedizione;
  3. consegna solo beni alimentari senza difetti e durevoli tenendo conto di un tempo di consegna di 48 ore, calcolato dal ritiro alla consegna;
  4. garantisce un imballaggio per il trasporto sicuro nel rispetto della legislazione alimentare e dei requisiti igienici;
  5. garantisce la temperatura ambiente necessaria per il trasporto della merce per almeno 48 ore dal ritiro alla consegna, tenendo conto di un intervallo di temperatura esterna da +40 gradi a -20 gradi;
  6. consegna la spedizione da trasportare dal lunedì al giovedì al più tardi entro le ore 18:00. È esclusa una consegna della spedizione prima dei giorni festivi.
  7. garantisce l’accettazione della spedizione a lungo termine. In particolare, ma non solo, in caso di spedizioni con contenuto alcolico, tabacco o altri prodotti che prescrivono un’età minima, assicura che la spedizione sia accettata da destinatari maggiorenni.
  8. dispone di tutte le autorizzazioni d’importazione e d’esportazione nel traffico internazionale.
  9. Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di merci di valore speciale, tale spedizione può essere trasportata se il committente la commissiona dichiarando espressamente per iscritto il valore corretto (si applica in particolare al valore doganale di spedizioni internazionali) delle merci da trasportare e a tale scopo vengono presi accordi scritti separati. In questo caso, se il mittente non dispone di una propria assicurazione appropriata, dovrà essere stipulata un’assicurazione aggiuntiva per il trasporto o per gli oggetti di valore. Il committente ha diritto alla prestazione assicurativa derivante dall’assicurazione da stipulare. Ciò non pregiudica le limitazioni di responsabilità risultanti dalla cifra IV.
  10. Il trasporto delle merci pericolose menzionate nell’art. II, cifra 4. necessita di un ulteriore precedente accordo scritto con l’appaltatore. In tal caso, il committente deve informare l’appaltatore per iscritto, in tempo utile e in tedesco e inglese in merito all’esatta natura delle merci, dei pericoli, se necessario, delle misure precauzionali da adottare. Se le merci da spedire contengono ghiaccio secco, accumulatori, batterie o azoto liquido o altre sostanze da cui derivi o si suppone possa derivare un rischio fondamentale, il committente deve segnalarlo per iscritto al momento dell’incarico del trasporto. L’obbligo di notifica è inderogabile. Il committente è responsabile nei confronti dell’appaltatore del fatto che al momento della consegna della merce pericolosa all’appaltatore vengano rispettate le disposizioni di legge relative alla dichiarazione, all’imballaggio, alla consegna dei documenti di trasporto, alle istruzioni scritte e alle misure precauzionali da prendere, le disposizioni d’importazione e d’esportazione, anche se gli obblighi riguardano sostanzialmente la persona che effettivamente consegna la merce da trasportare. Il trasporto di merci pericolose è esente da un impegno sul tempo di transito.
  11. Nel caso in cui il committente richieda il trasporto di altri beni soggetti all’esclusione generale del trasporto ai sensi dell’art. II, cifra 4., è necessario un espresso accordo scritto, nella misura in cui il trasporto è fondamentalmente consentito dalla legge.
  12. L’imballaggio sicuro per il trasporto della spedizione spetta al rispettivo committente. I danni derivanti da un imballo non sicuro per il trasporto o contrassegnato in modo insufficiente sono completamente a carico del committente. Il materiale di imballaggio e l’imballaggio della spedizione devono essere selezionati dal committente in modo tale che non possa verificarsi alcun danno a veicoli, ad altre spedizioni e alle persone o all’ambiente e che la merce imballata sia protetta dallo smarrimento e dal danneggiamento, di modo che non derivi alcun danno neanche per l’appaltatore (cfr. anche art. IV. Responsabilità dell’appaltatore, (A), cifra 5 segg.).
  13. L’appaltatore non è tenuto a verificare la presenza di un’esclusione di trasporto. Il committente è tenuto a verificare prima della consegna e a comunicare all’appaltatore se la merce è esclusa dal trasporto. In caso di dubbio, il committente deve informare di ciò l’appaltatore e richiedere la decisione dell’appaltatore per iscritto. La mancata notifica da parte del committente all’appaltatore è considerata una dichiarazione secondo cui il pacco non contiene merci escluse. L’accettazione della merce esclusa non costituisce una rinuncia all’esclusione dal trasporto. L’appaltatore si riserva in qualsiasi momento il diritto di rifiutare, trattenere, annullare, posticipare o depositare o restituire una spedizione a spese del committente se, a giudizio dell’appaltatore, tale spedizione può causare danni o ritardi ad altre spedizioni, a merci o a persone o all’ambiente. Ciò vale anche se il trasporto della spedizione è vietato dalla legge o violerebbe le disposizioni di queste condizioni o l’offerta scritta dell’appaltatore. L’accettazione di una spedizione da parte dell’appaltatore non significa che la spedizione sia conforme al diritto vigente, alle disposizioni vigenti o alle presenti condizioni. L’appaltatore si riserva inoltre espressamente il diritto di smaltire correttamente le spedizioni soggette all’esclusione del trasporto a spese del committente.
  14. Prima di accettare le spedizioni, l’appaltatore è autorizzato ma non obbligato nell’ambito del suo obbligo di diligenza a controllare tra l’altro il contenuto, il numero, lo stato, la trasportabilità e la correttezza dei dati dell’ordine delle spedizioni consegnate e ad aprirle sulla base di istruzioni ufficiali. Se tali spedizioni si discostano dalla norma o dai dati dell’ordine e/o dalle disposizioni vigenti per il trasporto e/o possono essere pericolose per altre spedizioni, per veicoli e/o persone e per l’ambiente, di seguito si parla di spedizioni «difformi/pericolose». Se l’appaltatore non era a conoscenza del tipo di difformità/pericolosità quando ha preso in consegna la merce o non era stato informato dal committente, può escludere dal processo di trasporto le merci che sono state identificate come difformi/pericolose, scaricarle, ripesarle, immagazzinarle, riportarle indietro e/o consegnarle a terzi idonei per il trasporto. Sono inclusi tra l’altro:
    1. Colli con un peso maggiore di 40 kg,
    2. Colli con una lunghezza maggiore di 130 cm,
    3. una circonferenza superiore a 400 cm,
    4. merci notoriamente pericolose come batterie agli ioni di litio ricaricabili,
    5. Merci pericolose con più di 999 punti (ADR) o contrarie alle normative sui carichi misti,
    6. Spedizioni senza etichette di avvertenza chiaramente riconoscibili e contrassegno per la movimentazione (cfr. anche art. IV. Responsabilità dell’appaltatore),
    7. Spedizioni che fin dall’inizio possono rappresentare un pericolo per l’appaltatore, i collaboratori, le persone e l’ambiente, il mezzo di trasporto o la merce.

Di conseguenza, il committente deve sostenere tutti i costi di una spedizione che l’appaltatore ha determinato essere difforme/pericolosa.

Sono inclusi tra l’altro:

  1. i costi forfettari di una nuova pesatura/misurazione di 25.00 CHF per ogni spedizione più la tariffa del peso corretto,
  2. i costi aggiuntivi di terzi idonei incaricati dall’appaltatore del trasporto delle spedizioni escluse, a cui il committente ha fornito espressamente il suo consenso,
  3. i costi del trasbordo e del trasporto di ritorno, dello stoccaggio ecc.
  4. eventuali altri costi, commissioni, tasse e multe di almeno 25.00 CHF, derivanti da informazioni errate o omesse di una spedizione difforme/pericolosa.

In linea di principio vale anche quanto segue: Se si verifica un danno a causa di una spedizione difforme/pericolosa, il committente deve sostenere tutti i costi risultanti e i costi conseguenti dell’appaltatore e dei terzi interessati e deve indennizzare l’appaltatore.

  1. Se necessario, l’appaltatore può anche distruggere o rendere innocua la spedizione senza essere obbligato a risarcire il committente e pretendere dal committente il rimborso delle spese necessarie per tali misure. Questo vale anche per le merci escluse in base a queste condizioni.
  2. Il corrispettivo da pagare per il trasporto è dovuto entro e non oltre 10 giorni dalla fatturazione senza alcuna detrazione, salvo diverso accordo scritto espresso al momento della presa in consegna della merce.

Se il pagamento non viene effettuato in tempo e/o non nell’importo calcolato, senza ulteriore sollecito subentra la mora nel pagamento al più tardi 10 giorni dopo il ricevimento della fattura. In caso di ritardo, l’appaltatore si riserva il diritto di addebitare almeno i costi di 25.00 CHF per ogni sollecito e gli interessi di mora del 5% annuo ai sensi dell’art. 104 CO. Se sono necessarie ulteriori azioni di recupero, ai costi di sollecito si aggiungono costi amministrativi pari almeno a 75.00 CHF nonché costi di esecuzione e ulteriori spese processuali. Resta salva la facoltà di far valere un maggior danno da mora. In caso di ritardo, l’appaltatore si riserva il diritto di sospendere immediatamente consegne e servizi.

III. Presa in carico e consegna

  1. Salvo diverso accordo scritto, la presa in carico dell’ordine avviene al momento dell’accettazione da parte dell’appaltatore, al più tardi tramite la consegna fisica all’appaltatore (cfr. di seguito cifra 3) della spedizione etichettata in modo conforme al sistema e la presa in consegna senza condizioni della spedizione. Il committente riconosce i ritiri e le consegne registrati dall’appaltatore (di norma dati relativi allo stato, all’evento e dati territoriali) come prova del ritiro effettuato o della consegna effettuata; l’esecuzione avviene non appena la situazione del traffico e la disposizione dei singoli veicoli lo consentono. I mittenti o destinatari diversi dal committente vengono considerati ausiliari del committente. Il committente resta sempre avente diritto e obbligato nei confronti dell’appaltatore.
  2. Tutti gli ordini o le merci sono trasportati, in linea di principio, da furgoni occupati da un solo autista (fino a 3.5 t di carico utile). L’appaltatore ha il diritto di utilizzare altri mezzi di trasporto e di incaricare terzi dell’esecuzione. I singoli colli devono essere obbligatoriamente contrassegnati con un’etichetta ben visibile e leggibile elettronicamente (codice QR / codice a barre), che corrisponda alle specifiche dell’appaltatore.
  3. Per presa in carico della spedizione si intende la prima scansione, ovvero la registrazione elettronica del codice QR o codice a barre presente sull’etichetta tramite un data logger (scanner), ovvero la presa in carico della spedizione con relativa firma e documentata nel sistema di trasporto dell’appaltatore.
  4. Nel caso di committenti con spedizioni regolari, l’appaltatore ritira le spedizioni giornalmente in orari concordati.
  5. Le merci devono essere consegnate all’appaltatore in uno stato adeguato per il trasporto, etichettate (cfr. cifra 2) e correttamente contrassegnate (istruzioni; etichette di avvertenza, etichette di segnalazione, etichette delle merci ecc.) Devono essere tali da non poter causare alcun danno alle altre merci trasportate e alle persone coinvolte, all’ambiente e ai veicoli coinvolti, se sono caricate correttamente (cfr. II. cifra 9). Il committente è responsabile del fatto che, in caso di necessità e a seconda del peso delle merci, nel luogo di spedizione e di ricezione sia a disposizione un’infrastruttura appropriata e il personale per il carico e lo scarico (gru, trolley ecc.).
  6. Se i tempi di transito sono stati concordati per iscritto (cfr. art. II., cifra 2.), questi decorrono dalla presa in carico fisica della spedizione o dalla sua scansione (cfr. cifra 3.). In caso di non consegnabilità, il termine di consegna è prorogato di almeno un giorno.
  7. Le spedizioni possono essere depositate dall’appaltatore nelle cassette delle lettere e del latte e presso i depositi, a condizione che ciò sia stato concordato per iscritto con il mittente o il destinatario. Queste spedizioni si considerano recapitate quando vengono depositate nel contenitore designato o con la consegna presso il punto di deposito. I dati relativi alle consegne presso il punto di deposito devono essere registrati dal destinatario della spedizione sul sistema IT dell’appaltatore (depotplatz.ch). La responsabilità dell’appaltatore termina quando la merce viene depositata nella cassetta delle lettere / del latte o con la consegna nel punto di deposito definito dal mittente / destinatario.

Un deposito registrato su «depotplatz.ch» deve essere definito (testo) e documentato (foto) in modo chiaro e comprensibile, deve essere accessibile e privo di barriere, a prova di furto, chiudibile a chiave e al riparo dalle intemperie (di seguito «Criteri»). Qualora il luogo di deposito non soddisfi cumulativamente i suddetti criteri, è esclusa qualsiasi responsabilità da parte dell’appaltatore.

  1. Se un committente commissiona una spedizione come «Espresso notturno» e/o una spedizione depositabile nonostante i criteri (cfr. cifra 7, cpv. 2) relativi a un luogo di deposito non siano soddisfatti dal committente/destinatario, per cui una responsabilità è esclusa, l’autista scarica la spedizione all’indirizzo di consegna commissionato «secondo scienza e coscienza»; è esclusa una responsabilità dell’appaltatore e dei suoi operatori.
  2. Con il servizio «Espresso notturno» e in caso di consegna di spedizioni giornaliere presso cassette delle lettere / del latte e luoghi di deposito registrati, il committente non può richiedere una ricevuta di consegna quietanzata dal destinatario presso l’appaltatore. Il committente rinuncia espressamente a una ricevuta di consegna quietanzata dal destinatario e riconosce i ritiri e le consegne registrati dall’appaltatore come prova del servizio effettuato. Di norma ciò si basa sui dati relativi allo stato, all’evento e sui dati territoriali.
  3. Gli indirizzi delle caselle postali non sono forniti dall’appaltatore.
  4. Per le spedizioni, la cui accettazione è stata rifiutata dal destinatario o che non è stato possibile recapitare per altri motivi non imputabili all’appaltatore e per le quali non vi è altro accordo scritto, in due giorni consecutivi verranno effettuati ulteriori tentativi di consegna a pagamento utilizzando lo stesso tipo di servizio richiesto originariamente dal committente per la spedizione. Se per motivi non imputabili all’appaltatore tali tentativi di consegna non hanno successo, la spedizione viene rispedita al mittente a pagamento, in base a un elenco ufficiale delle tariffe, ma almeno al prezzo di spedizione concordato più eventuali costi aggiuntivi come ad es. lo sdoganamento, il carico, i costi di elaborazione, di stoccaggio e di rimpatrio ecc.
  5. Se da parte del committente viene stabilita una consegna al destinatario dietro verifica dell’identità, il recapito sarà effettuato solo se il destinatario si legittima sufficientemente presentando un documento di identità ufficiale valido con una foto (carta d’identità, passaporto, patente di guida). Il committente deve informare anticipatamente il destinatario su questo su richiesta. La consegna può essere effettuata a parenti del destinatario, a coniugi o altre persone presenti nei locali del destinatario, nonché residenti e vicini del destinatario, solo se il committente informa il destinatario mediante un messaggio elettronico (SMS, e-mail ecc.) o una scheda di notifica sulle spedizioni e sulla persona del destinatario sostitutivo (nome e indirizzo del residente o del vicino) inserendola nella cassetta della posta del destinatario (o simile). La consegna a residenti e vicini è esclusa solo se il committente ha dato un’istruzione scritta contraria. Se viene specificato un indirizzo commerciale come indirizzo di consegna, la consegna verrà effettuata durante il normale orario lavorativo. Committente e destinatario riconoscono le consegne registrate dall’appaltatore come prova della consegna effettuata.
  6. Il committente non può considerare l’appaltatore e i suoi operatori responsabili della correttezza e/o della leggibilità dei dati di consegna (ricevuta di consegna) forniti personalmente dal destinatario sul data logger o sui documenti di consegna.
  7. Se è stata commissionata una spedizione con il servizio aggiuntivo «dietro firma», con l’accettazione incondizionata e firmata della merce si estinguono tutti i diritti derivanti dal contratto di trasporto nei confronti dell’appaltatore.
  8. Le spedizioni sporche, non etichettate in modo conforme al sistema, non chiaramente identificabili, imballate in modo improprio e/o incompleto e/o non conformi in altro modo al trasporto, che si tratti di ritiri o resi, non devono necessariamente essere accettate e, pertanto, nemmeno caricate. L’appaltatore non può essere ritenuto responsabile di ciò. I costi delle rispettive corse a vuoto vengono addebitati al committente secondo la tariffa.

IV. Responsabilità dell’appaltatore

(A) Trasporti nazionali di spedizioni

  1. L’appaltatore è responsabile dei danni diretti verificatisi dal momento della presa in consegna della merce da parte dell’appaltatore fino alla consegna al destinatario, se è dimostrato che sono stati causati dall’appaltatore e dai suoi ausiliari. La responsabilità dell’appaltatore in caso di perdita o danneggiamento della merce per spedizione si limita alle disposizioni della “Convenzione sul contratto di trasporto internazionale di merci su strada CMR”. La responsabilità dei danni indiretti, in particolare del mancato guadagno, delle interruzioni di esercizio o di altri costi conseguenti viene interamente esclusa. Viene esclusa anche la responsabilità di una negligenza lieve.
  2. Indipendentemente dai limiti di responsabilità specificati nel paragrafo 1 di questa clausola, la responsabilità dell’appaltatore in caso di perdita o danneggiamento della merce per ogni collo (pacco/unità) si determina in 8,33 diritti speciali di prelievo per ogni chilogrammo di peso lordo o fino a un massimo di 500,00 CHF per ogni collo, a seconda di quale importo di responsabilità è più alto.
  3. Quanto segue si applica cumulativamente alle suddette disposizioni: Se l’importo del danno per evento dannoso supera (cumulativamente) la somma di 20’000.– CHF, il danno (comprese le perdite) sarà ripartito proporzionalmente tra diverse parti.
  4. L’appaltatore è esonerato dalla responsabilità – per qualsiasi ragione legale – se e nella misura in cui l’origine del danno/della perdita è dovuta a circostanze che l’appaltatore non potrebbe evitare anche se avesse esercitato la diligenza di un commerciante prudente e le cui conseguenze non potrebbe evitare.

Ciò vale in particolare; se il danno è stato causato da un’istruzione, un’omissione e/o un’azione del committente o dei suoi operatori; se il danno, la mancanza della merce o difetti nascosti non sono visibili a causa dell’imballaggio o di altre circostanze; se i danni da rottura sono riconducibili a un imballaggio, una scritta e una marcatura impropri, inadeguati, mancanti, insufficienti o selezionati in modo errato; se i danni da rottura dei prodotti sono intrinseci o sono causati da urti normali e inevitabili in un trasporto.

Inoltre, se l’origine del danno è riconducibile a circostanze non imputabili all’appaltatore, come cause di forza maggiore (cfr. art. IV. (A), cifra 5.), condizione, stato e/o imballaggio/contrassegno della spedizione insufficiente, errori o negligenza del mittente in particolare in caso di fornitura di dati mancanti o in ritardo o non corretti, condizioni di spedizioni escluse dal trasporto in base all’articolo II, segg., spedizioni depositate in base all’ordine (III., cifra 7), ritiri e resi e spedizioni relative a riparazioni e servizi di assistenza, danni elettrici o magnetici o cancellazione di immagini, informazioni o registrazioni elettriche o fotografiche. Inoltre, sono esclusi dalla responsabilità anche i danni alla merce trasportata causati da intemperie, dagli effetti del gelo, del calore, delle variazioni di temperatura e dell’umidità. Ciò vale anche per danni riscontrati sull’imballo (1° scansione) contrassegnati e documentati prima della presa in carico da una riserva per danni dell’appaltatore o dei suoi operatori.

Per le spedizioni contrassegnate in modo non corretto o non contrassegnate ed etichettate in modo errato o non etichettate non sussiste in alcun caso una responsabilità dell’appaltatore.

L’appaltatore è autorizzato ad aprire tali spedizioni per individuare il mittente / destinatario.

Se ciò è impossibile, l’appaltatore dispone liberamente della spedizione. L’appaltatore non può essere ritenuto responsabile di ciò.

  1. L’appaltatore non è responsabile delle circostanze che esulano dal suo controllo. In particolare l’appaltatore non può essere ritenuto responsabile del mancato adempimento dell’ordine di trasporto per cause di forza maggiore. Per forza maggiore si intendono tutti gli eventi di qualsiasi tipo non imputabili, imprevedibili e inevitabili dall’appaltatore, tra i quali in particolare ma non esclusivamente catastrofi naturali, maltempo, incendi, rivolte, scioperi, sabotaggi e disposizioni amministrative o giudiziarie, conflitti di lavoro, guerre, azioni terroristiche e disordini, pandemie ed epidemie, carenze di energia, interruzioni del traffico, disturbi e guasti a reti di telecomunicazione, difetti del veicolo ecc. che rendono impossibile o complicano notevolmente l’adempimento dell’ordine.
  2. Internet è un sistema mondiale di reti e computer indipendenti collegati tra loro. L’appaltatore non può pertanto garantire uno scambio di dati privo di interruzioni e di errori. Lo stesso vale per i sistemi di comunicazione mobili (GPS, GSM, NFC, RFID, ecc.) e le reti di provider che servono allo scambio di dati mobile. L’appaltatore non può essere ritenuto responsabile del funzionamento senza interruzioni e disturbi dello scambio di dati o di una protezione contro accessi non autorizzati o intercettazioni non autorizzate. Allo stesso modo l’appaltatore non è responsabile di visualizzazioni errate su schermi, pannelli indicatori e computer mobili come smartphone e scanner.

Inoltre, è necessario tenere a mente che l’appaltatore non può essere ritenuto responsabile delle conseguenze di tali difetti «tecnici» come la disponibilità della rete, la trasmissione dei dati errata, incompleta o in ritardo, geodati mancanti o errati, il guasto dell’hardware, il guasto di interfacce, servizi elettronici ecc.

  1. In nessun caso l’appaltatore è responsabile del mancato guadagno, dei danni indiretti e consequenziali di qualsiasi tipo e dei danni causati non per grave negligenza o intenzionalmente.
  2. Per la registrazione di reclami, segnalazioni di danni e smarrimenti valgono i seguenti termini:
    1. Il committente di spedizioni notturne deve inviare un reclamo (fotografico) motivato per iscritto e documentato all’appaltatore entro e non oltre le ore 12 (mezzogiorno) del giorno di consegna.
    2. Il committente di consegne giornaliere deve inviare un reclamo (fotografico) motivato per iscritto e documentato all’appaltatore entro e non oltre le ore 12 (mezzogiorno) del giorno successivo (giorno B) alla consegna.

Se tali termini non vengono rispettati, la spedizione viene considerata “accettata senza riserve”, per cui non sussiste alcuna responsabilità da parte dell’appaltatore.

Se la spedizione è stata documentata in modo completo dal committente e inviata per tempo al servizio clienti dell’appaltatore, la situazione viene verificata internamente dall’appaltatore in relazione all’operazione e alla validità legale nonché all’eventuale responsabilità. Il riconoscimento di una colpa o di una parte della colpa e/o di un obbligo giuridico dell’appaltatore o/e un diritto a un indennizzo o a un risarcimento danni non deriva dalla verifica.

  1. Nei trasporti internazionali con autoveicoli si applicano sussidiariamente i motivi speciali di esclusione di responsabilità risultanti dal CMR, capitolo IV, art. 17.
  2. La decadenza di tutte le rivendicazioni di responsabilità e la prescrizione delle azioni di risarcimento rispetto all’appaltatore si basano sull’art. 452. o 454 CO.

La richiesta di risarcimento per danni da trasporto, basata sullo smarrimento di una spedizione imputabile all’appaltatore e da esso riconosciuto, non è una remunerazione per un rapporto di prestazione bensì un risarcimento danni. La rispettiva fattura deve essere pertanto emessa sempre senza IVA e contenere la dicitura «Richiesta di risarcimento danni».

(B) Trasporti internazionali di spedizioni

  1. In caso di trasporto internazionale si applicano anche le disposizioni degli accordi internazionali (articolo I. cifra 3.).

V. Obblighi del mittente

  1. Il committente è tenuto a selezionare il servizio offerto dall’appaltatore o dalle sue società affiliate, tenendo conto del tipo, del valore e delle condizioni della spedizione da lui commissionata per il trasporto – anche in considerazione di possibili danni consequenziali elevati – nonché dei rischi di responsabilità e della protezione assicurativa, in modo che siano coperti i rischi residui connessi al funzionamento di un sistema di servizi espressi e logistici, che possono causare un danno in caso di perdita, danneggiamento o altra prestazione non conforme del servizio. Il committente può anche incaricare l’appaltatore di stipulare un’assicurazione di trasporto. Il rispettivo premio è a carico del committente. Per i danni indiretti come il mancato guadagno ecc. il committente deve stipulare un’assicurazione speciale.

Le spedizioni particolarmente urgenti, importanti e/o di valore che soddisfano i suddetti criteri devono essere segnalate per iscritto entro un termine utile in modo che possano essere adottate speciali misure di sicurezza e controllo, tenendo conto dei rischi che devono essere specificati dal committente (cfr. art. II. Contratto di trasporto, prestazioni e prezzi segg.).

VI. Adeguamento fattura e peso volumetrico

  1. Il peso volumetrico è calcolato per pacchetto come segue: Volume = L x P x A in cm / 5000. Se il peso volumetrico supera il peso effettivo, il costo di spedizione viene ricalcolato in base al peso volumetrico e potrebbero essere applicati costi aggiuntivi, ad es. per la ripesatura.
  2. L’appaltatore può controllare ogni spedizione (cfr. anche art. II., cifra 10.) al fine di verificare il servizio di trasporto selezionato, il peso volumetrico effettivo di un collo o il numero di colli in una spedizione. Se i dati del servizio di trasporto selezionato, del peso effettivo o volumetrico o del numero di colli secondo i dati dell’ordine non sono corretti, l’appaltatore apporterà unilateralmente le opportune correzioni. Di conseguenza, solo i dati corretti sono determinanti per l’ulteriore elaborazione e la fatturazione.

L’appaltatore apporterà modifiche alla fattura, ai costi aggiuntivi o all’importo della fattura derivanti dalle sezioni 1 e 2 di questo paragrafo (cfr. anche art. II, cifra 10 segg.) e in aggiunta alle spese di trasporto richiederà una tassa di elaborazione speciale di almeno 25.00 CHF per le necessarie correzioni e integrazioni.

VII. Disposizioni relative allo sdoganamento

  1. Il committente deve fornire tutti i documenti necessari per lo sdoganamento. Con la presentazione dei documenti richiesti, il committente conferma che tutte le dichiarazioni, le informazioni di esportazione e importazione sono vere e corrette.

Il committente è consapevole del fatto che dichiarazioni errate, consapevolmente false e/o fraudolente possono avere conseguenze civili, doganali, fiscali e penali, tra cui il sequestro e la vendita della merce.

  1. Con la consegna della spedizione all’autista, l’appaltatore viene incaricato dello sdoganamento in qualità di spedizioniere doganale, nella misura in cui ciò è consentito ed è stato incaricato dal committente. Si è in presenza di un incarico di sdoganamento anche quando il committente registra e commissiona una spedizione transfrontaliera sui sistemi elettronici o di altro tipo dell’appaltatore.
  2. Per lo sdoganamento si applicano le disposizioni, le tariffe e i supplementi tariffari secondo il listino prezzi in vigore dello spedizioniere doganale incaricato o dello spedizioniere doganale subdelegato dall’appaltatore.
  3. Sanzioni doganali, tasse di deposito e altri costi sostenuti a seguito di azioni delle autorità doganali o a causa della mancata presentazione da parte del committente o del destinatario dei documenti di esportazione, delle licenze o dei permessi richiesti vengono addebitati al destinatario con eventuali spese doganali e tasse riscosse se il destinatario esercita il suo diritto alla consegna della spedizione.
  4. Se il destinatario non adempie al suo obbligo di pagamento entro 10 giorni, il committente è responsabile solidalmente di tutti i costi sostenuti e fatturati più i costi ad es. per lo stoccaggio temporaneo, il trasbordo e la spedizione di ritorno. L’appaltatore è libero di far valere questi costi a sua scelta presso il destinatario o direttamente presso il committente.

VIII. Diritto di ritenzione / Diritto di pegno

Le merci consegnate all’appaltatore o altrimenti ricevute costituiscono pegno a suo favore per il rispettivo saldo dell’intera transazione commerciale con il committente. Dopo la scadenza inutilizzata di un termine di pagamento stabilito dal cliente sotto minaccia di realizzo, la merce in questione viene smaltita nel miglior modo possibile senza ulteriori formalità dell’appaltatore. Eventuali proventi residui dopo aver soddisfatto le richieste dell’appaltatore vengono rimborsati al committente.

IX. Protezione dei dati

  1. Tutti i dati personali raccolti dal committente in relazione all’esecuzione dell’ordine saranno elaborati e utilizzati in conformità con le normative vigenti in Svizzera sulla protezione dei dati personali (LPD) solo ai fini dell’elaborazione del contratto e per proteggere i propri legittimi interessi commerciali in relazione alla consulenza e all’assistenza ai clienti. Non vi è alcun trasferimento, vendita o altra trasmissione di dati personali a terzi, a meno che ciò non sia necessario ai fini dell’elaborazione del contratto o il cliente abbia espresso il proprio consenso. Inoltre, rimandiamo all’informativa sulla privacy, di volta in volta valida nella sua versione attuale, pubblicata sul nostro sito web https://generalovernight.ch/datenschutz/.
  2. Il committente può revocare in qualsiasi momento per iscritto un consenso dato alla raccolta, al trattamento e all’utilizzo dei dati personali con effetto per il futuro, i dati non saranno più elaborati e, nella misura consentita dalla legge, cancellati. Su richiesta, l’appaltatore comunica in conformità con il diritto vigente se e quali dati personali vengono archiviati.
  3. Dei dati personali di terzi raccolti, come ad es. gli indirizzi dei destinatari, registrati e trasmessi dal committente è responsabile il committente stesso, il quale è responsabile anche del consenso degli interessati, della modifica, del trattamento e della cancellazione dei dati di terzi summenzionati.
  4. Si prega di osservare le informazioni vigenti o complementari contenute nell’informativa sulla privacy relativa ai nostri servizi sulle relative applicazioni, sui siti web e/o nei contratti forniti e nelle Condizioni generali di contratto (CGC) dei relativi prodotti e servizi.
  5. La summenzionata informativa sulla privacy non è un’informativa sulla privacy esaustiva relativa a servizi o siti terzi, che vengono gestiti da società di servizi, società addette al trattamento dei dati e altre aziende partner, consultate per il raggiungimento delle prestazioni richieste o eseguite.

X. Luogo di adempimento, foro competente e diritto applicabile

  1. Luogo di adempimento esclusivo e foro competente è la sede dell’appaltatore. Al momento: In der Euelwies 22, 8408 Winterthur (Svizzera). Spetta all’appaltatore procedere contro il committente anche presso la sua sede.
  2. Si applica esclusivamente il diritto svizzero, ad esclusione della Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni (CISG).
  3. In caso di problemi di interpretazione tra diverse versioni linguistiche delle presenti condizioni generali di contratto, fa fede la versione tedesca.
  4. Per una migliore leggibilità è stato utilizzato prevalentemente il maschile generico. Salvo diverse indicazioni, le denominazioni personali utilizzate nelle presenti CGC si riferiscono a tutti i generi.
  5. È esclusa la compensazione di eventuali diritti al risarcimento dei danni del committente con il corrispettivo del trasporto dell’appaltatore.
  6. Sono applicabili le CGC nella versione valida.

XI. Modifiche delle Condizioni generali di contratto

L’appaltatore può modificare in qualsiasi momento le Condizioni generali di contratto. La modifica può essere effettuata anche tramite la pubblicazione sul proprio sito web aziendale.

Il cliente deve essere informato precedentemente per iscritto. Senza opposizione scritta entro il termine di almeno 30 giorni indicato nella notifica, le modifiche si considerano approvate. La versione valida delle Condizioni generali di contratto è visibile sul sito web dell’appaltatore.